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Inquinamento Oasi di Casale, Liliana Zaltron: non ci soddisfa verbale della Conferenza di Servizi

Di Redazione VicenzaPiù Domenica 9 Ottobre 2016 alle 17:14 | 0 commenti

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Pubblichiamo un'interrogazione di Liliana Zaltron del Movimento 5 Stelle Vicenza, indirizzata al sindaco, agli assessori competenti e al presidente del consiglio comunale di Vicenza

Premesso che:

Ci è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi del 23/03/2016 avente ad oggetto “Oasi degli stagni di Casale “A.Carta”-Strada delle Caperse 155-Vicenza”. Nelle conclusioni del suddetto verbale si dice: “…….per quanto riguarda il materiale depositato in sito, la Conferenza dei Servizi ritiene che l’indagine ambientale, condotta nel 1989 allo scopo di valutare la fattibilità di un area tutelata nelle ex cave di Casale, evidenzi nelle stratigrafie la tipologia di materiale utilizzato come “riporto” per la ricomposizione senza evidenziare la necessità di rimozione dello stesso…”

Ritenendo di non essere soddisfatti dalla risposta, che si riferisce ad una indagine datata 1989, il Comitato di Casale ed il Movimento 5 Stelle si sono rivolti ad uno studio di consulenti ambientali e geologi trasmettendo tutta la documentazione in loro possesso – documentazione sulla base della quale la Conferenza dei Servizi rilasciava le dichiarazioni sopra riportate. Il Comitato di Casale e il Movimento 5 Stelle hanno chiesto a tale studio di indicare quali prove sotto il profilo tecnico sono necessarie per verificare se il sito in questione sia salubre o invece contenga materiali potenzialmente dannosi per la salute pubblica e per l’ambiente, con conseguente necessità di bonifica.

Il documento elaborato dallo studio di geologia esprime la necessità di eseguire prove ben diverse e più approfondite, prima di affermare che il sito è esente da sostanze pericolose.

Di seguito si riporta il contenuto dell’offerta tecnico economica per indagini ambientali preliminari presso il sito Oasi di Casale in Comune di Vicenza pervenutaci.

PREMESSE

Il Comitato Oasi di Casale si è rivolto allo scrivente per predisporre un piano di indagini ambientali preliminari da realizzarsi presso il sito denominato “Oasi di Casale” in Comune di Vicenza. Si precisa in tal senso di aver visionato, al fine di ottimizzare la proposta di indagini, i seguenti documenti:

Verbale di sopralluogo del 26.02.2016, registrato al PGN 35208 del 16.03.2016

Risposta del Comune di Vicenza ad esposto del 06.05.2016.

La potenziale problematica ambientale, sollevata dal Comitato, si riconduce alla presenza, accertata, di rifiuti. Gli obiettivi delle indagini si propongono pertanto, in prima analisi, di:

ricostruire il contesto stratigrafico locale;

delineare la morfologia del deflusso sotterraneo locale, presente entro i primi 10 metri circa di profondità;

classificare il rifiuto, sotto un profilo chimico analitico (rifiuto non pericoloso, rifiuto pericoloso, classe di pericolosità,

etc);

verificare le concentrazioni di alcuni composti chimici nel suolo naturale e nelle acque sotterranee;

elaborare un modello concettuale preliminare del sito.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Piano di indagini è stato redatto seguendo i seguenti principali riferimenti normativi:

D. Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii., ed in particolare gli articoli 192 e 239.

D.G.R.V. 2922/03 “Definizione delle linee guida per il campionamento e l'analisi dei campioni dei siti inquinati. Protocollo

operativo”.

D.M. 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi

degli articoli 31 e 33 del D. Lgs. 5 febbraio 1999, n. 22”.

Per il caso di specie si ritiene importante citare anche alcuni recenti sviluppi normativi in materia di “materiali di riporto”, in particolare l’art. 3 del D.L. 25.01.2012, convertito nella Legge 24.03.2012, n°28, come modificato dall’art. 41 della legge 98/2013.

Nell’accezione di suolo vengono ricomprese anche le matrici “materiali di riporto” costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e reinterri.

In linea di principio (per i soli profili di rischio che possono essere potenzialmente associati ad un materiale di riporto) appare infine doveroso citare il medesimo articolo nei casi di prevista esclusione dall’ambito della normativa sui rifiuti ai sensi dell’art. 185, comma 1, lettere “b” e “c” del D.Lgs. 152/2006. Esso infatti recita “le matrici ambientali materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell’articolo 9 del DM 05.02.1998 ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati”. La specificazione ha fondati motivi di coerenza atteso che, come riportato nella Circolare Ministeriale 14.05.2014, n°13338, solo “le matrici materiali di riporto non conformi ai limiti del test di cessione sono, di conseguenza, fonti di contaminazione e come tali devono essere gestite” (ovvero come rifiuto).

I criteri esecutivi relativi alle eventuali attività geognostiche e di parametrizzazione geoidrologica del sottosuolo si sono ispirati ai seguenti protocolli metodologici di riferimento:

ANIPA – Associazione Nazionale di Idrogeologia Pozzi per Acqua,

AGI – Associazione Geotecnica Italiana,

ANISIG - Associazione Nazionale Imprese Specializzate in Indagini Geognostiche.

Relativamente alle misure idrauliche le osservazioni sperimentali sono state condotte da personale qualificato, in rispondenza ai requisiti di cui allo standard ISO 14686:2003. Sono state inoltre tenute in debita considerazione anche taluni contenuti tratti dalle procedure:

ASTM – E1903/2011 : Environmental Site Assessments: Phase II Environmental Site Assessment Process.

ASTM - E1527/2013: Standard Practice for Environmental Site Assessments: Phase I Environmental Site Assessment

Process.

Le analisi chimiche sono state condotte da un laboratorio chimico accreditato e certificato.

Si precisa infine che:

per i terreni i riferimenti di concentrazione sono le CSC di cui alla colonna A (uso verde residenziale del suolo), tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006.

per le acque sotterranee i riferimenti di concentrazione sono le CSC di cui alla tabella 2 dell’allegato 5 al titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006.

PIANO DI INDAGINI

Il piano di indagini prevede, in estrema sintesi, la realizzazione di:

1. n° 4 sondaggi a carotaggio continuo, profondi 10 metri circa, da completarsi con piezometro in PVC da 3” di diametro;

2. il prelievo di n°1 campione medio composito di rifiuto

3. il prelievo di n° 2 campioni di terreno naturale, al di sopra e/o al di sotto dei rifiuti;

4. il prelievo di n° 1 campione di “materiale di riporto”;

5. il prelievo di n° 4 campioni di acque sotterranee;

6. analisi chimiche su rifiuto, terreno, materiale di riporto ed acque sotterranee.

PREVENTIVO

A seguire il computo metrico con i costi unitari e il costo totale:…………………………………………………………….....................................................(computo metrico di dettaglio trasmissibile a richiesta)

TOTALE 14.260,00

Tutto quanto sopra premesso, si chiede che l’Amministrazione comunale di Vicenza si attivi urgentemente per l’effettuazione delle indagini sopra descritte, che nella fattispecie non ci sembrano né particolarmente invasive, né particolarmente onerose, anche al fine di tranquillizzare la popolazione locale, che da anni chiede che si effettuino questo tipo di indagini.

La salute è un bene di importanza primaria, e pertanto le istanze dei cittadini, riuniti in un Comitato numeroso quale è quello di Casale, che da molti anni chiede di effettuare prove tecniche attendibili al fine di verificare se il sito sia salubre o meno, meritano ascolto e – soprattutto - risposte serie.

Si auspica in una celere risposta affermativa dell’amministrazione comunale, che dia avvio ad una procedura tecnica analoga a quella sopra indicata, essendo la stessa l’unico modo scientificamente attendibile per accertare la salubrità o meno del sito, o comunque la necessità o meno di una bonifica.

Ispezioni superficiali, o peggio semplici “passeggiate dimostrative” nel sito dell’Oasi, quali quelle effettuate in passato, costituiscono iniziative demagogiche che non sono certo sufficienti ad escludere la presenza nel sottosuolo di materiale pericoloso o comunque da bonificare. Si chiede invece l’adozione di una procedura tecnica corretta, prima di effettuare proclami.

Nel caso in cui l’amministrazione comunale non intendesse dare immediatamente seguito alle verifiche tecniche come sopra indicate dallo studio di geologia da noi interpellato, si chiede di conoscere il motivo per cui le stesse vengono ritenute non necessarie.

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