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Borgo Berga, in un documento tutte le zone d’ombra. Dovigo (Sel) e Ferrarin (M5S): “Commissione incompetente, porteremo tutto in consiglio comunale”.

Di Pietro Rossi Martedi 2 Giugno 2015 alle 02:32 | 0 commenti

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Sempre più attenzione sul caso Borgo Berga e nuovo tribunale. I consiglieri comunali Valentina Dovigo (Sel) e Daniele Ferrarin (M5S) hanno presentato ieri alla stampa una relazione che è al centro di un esposto inviato alla Magistratura, alla Corte dei Conti e all'Anac. Il documento, la cui bozza mettiamo a disposizione in calce, elenca meticolosamente tutta una serie di irregolarità che hanno portato allo sviluppo del famoso complesso.

Ma i due consiglieri lanciano anche una precisa accusa alla Commissione Territorio incaricata di esaminare il caso: "Il Commissario Eugenio Capitanio va rimosso perché ha tenuto fermo le numerose segnalazioni: non è in grado di fare quel lavoro". Fatto singolare, a fornire gli elementi ai due consiglieri è stata la stessa Sviluppo Cotorossi, la società del Gruppo Maltauro che realizzò l'area.

Secondo i due consiglieri, la bozza della relazione è stata presentata da tempo in Commissione Territorio che doveva indagare per capire se il PIRUEA dall'ex Cotorossi fosse o meno viziato.«Secondo noi lo è - spiega Ferrarin - abbiamo sollecitato Capitanio perché chiudesse il documento ma lui ha sempre tergiversato». I procedimenti intanto vanno avanti da se: un indagato per abuso d'ufficio - Antonio Bortoli, direttore generale del Comune di Vicenza e nel 2009 dirigente all'urbanistica - ben quattro esposti e un Consiglio Comunale messo in mora dalla Corte dei Conti per danni all'erario. Ma, ironia della sorte, il Consiglio Comunale in mora non è quello di Hüllweck, bensì proprio quello di Variati.
Tutto archiviato, infatti, per quel che riguarda il 2003 e l'approvazione del Piano urbanistico che riguardava il vecchio stabilimento Cotorossi, venduto alla Finvi, una società di Berlusconi - testimone di nozze dell'ex sindaco forzista - e poi trasferita nelle mani della Sviluppo Cotorossi, società del gruppo Maltauro che inizia a demolire e a costruire. Nel frattempo Variati succede a Hüllweck e nel 2009 il Consiglio Comunale sotto la Giunta Variati approva una variante che mette mano pesantemente alla viabilità e ai parcheggi.
Proprio su quella variante si sta calibrando il mirino della legge. In primo luogo l'inchiesta del procuratore capo Antonino Cappelleri e quelle concessioni a costruire, considerate illegittime, autorizzate al privato con la firma di Bortoli (ma secondo Dovigo e Ferrarin erano anche altri tecnici comunali a sapere) che avrebbero portato a un stima della Procura per un presunto danno di 11 milioni di euro nei confronti del Comune a favore del privato. E poi l'Anac, l´autorità anticorruzione, intervenuta con l'ipotesi che l'urbanizzazione sul PIRUEA di Borgo Berga non doveva essere frutto di un affido diretto ma doveva passare attraverso una gara.
I presunti elementi di illegittimità sono presenti in quella relazione dei consiglieri in cui - si legge - " le problematiche di natura edilizia ed ambientale che sono state sollevate e discusse non hanno trovato una risposta chiara, esaustiva e correttamente documentata da parte delle diverse autorità pubbliche coinvolte". Autorità pubbliche che, secondo Dovigo e Ferrarin, hanno considerato tutta la questione con eccessiva leggerezza: "I documenti sono stati forniti dal privato, anche se parte direttamente interessata e non istituzione cui compete la funzione autorizzativa e la tutela dell'interesse pubblico. Rimangono molte zone d'ombra, anche in relazione ai pareri rilasciati dalla Soprintendenza, ente che non ha accettato l'invito a partecipare alle audizioni predisposte dalla Commissione Territorio".
Le richieste, oltre a quelle riportate in calce dal documento originale che evidenzia le criticità di Borgo Berga, è di intervenire, anche con eventuale demolizione, una volta accertato il presunto abuso edilizio e, soprattutto di far tornare nelle casse della comunità vicentina il danno fino ad ora quantificato in 11 milioni di euro. "Ma per noi - conclude Dovigo - i soldi sono molti di più".


Relazione
La Commissione Territorio ha avuto mandato dal Consiglio Comunale di esaminare la legittimità dell'iter amministrativo che ha portato alla realizzazione del complesso di Borgo Berga sorto fra i fiumi Retrone e Bacchiglione. A conclusione del percorso di audizioni svolte, le problematiche di natura edilizia ed ambientale che sono state sollevate e discusse non hanno trovato una risposta chiara, esaustiva e correttamente documentata da parte delle diverse autorità pubbliche coinvolte. Nella redazione del presente documento abbiamo tenuto conto anche di quanto riferitoci dal privato, anche se parte direttamente interessata e non istituzione cui compete la funzione autorizzativa e la tutela dell'interesse pubblico. Rimangono molte zone d'ombra, anche in relazione ai pareri rilasciati dalla Soprintendenza, ente che non ha accettato l'invito a partecipare alle audizioni predisposte dalla Commissione Territorio.

Le principali criticità rilevate sono qui di seguito evidenziate.

Piano area Monti Berici. Il Piano Territoriale Regionale denominato "Piano di Area dei Monti Berici", adottato con D.G.R.V. n. 710 del 10.03.2000, considerava il complesso industriale del vecchio Cotonificio Rossi come "manufatto di archeologia industriale" da conservare e tutelare. Le norme di salvaguardia, di cui all'art. 35 della L.R. 61/1985, poi ricomprese nell'art. 29 L.R. 11/2004, avrebbero dovuto far sospendere ogni determinazione in contrasto con quanto adottato dalla Regione per un periodo di cinque anni dalla data di adozione del Piano Territoriale, strumento questo sovraordinato rispetto al PRG comunale. Il Piano Attuativo PIRUEA quindi non avrebbe potuto essere approvato.

Parere della soprintendenza e mancato rispetto delle prescrizioni. Le facciate del vecchio stabilimento industriale, che avrebbero dovuto essere preservate , in osservanza alle prescrizioni della Sovrintendenza del 4 aprile 2003, sono state abbattute nel 2005 senza un'adeguata istruttoria tecnica. Le motivazioni addotte per l'abbattimento risiederebbero nel fatto che l'edificio era privo di valore storico artistico perché realizzato in epoca postbellica. In realtà, la relazione sulle analisi petrografiche, allegata al CD fornito ai consiglieri, conferma, per le facciate della residua archeologia industriale, una datazione di fine ‘800. In ogni caso, le prescrizioni della Soprintendenza del 2003 "dovranno essere mantenute le facciate della residua archeologia industriale", erano state confermate dalla D.G.R.V. n. 857 del 26/03/2004 e recepite nelle NTA del PIRUEA divenendo in questo modo vincolanti. Sarebbe stata necessaria una nuova deliberazione del C.C. per poterle modificare. Non solo, ma tali prescrizioni paradossalmente vengono integralmente riportate anche nella Variante approvata nel 2009 che avrebbe invece dovuto essere sottoposta ad un nuovo parere della Soprintendenza, trattandosi di una nuova soluzione urbanistica. Parere mai richiesto. Si osserva che il progetto del 2003 è sostanzialmente diverso da quello del 2009. Viene infatti modificata la viabilità, l'assetto plano-volumetrico degli edifici e le opere di urbanizzazione che passano da 8 a 12 milioni di euro. Inoltre, il PIRUEA del 2003-2004, in osservanza alle prescrizioni della Soprintendenza, prevedeva la conservazione del sopracitato edificio dell'800, che nel PIRUEA 2009 non viene più considerato, dato che a quella data non esisteva più. Difficile quindi ritenere che a fronte di tali modifiche non fosse necessario reiterare le autorizzazioni ambientali e paesaggistiche.

Comparazione tra vantaggi pubblici e vantaggi privati. Alcuni consiglieri hanno chiesto agli uffici comunali di poter avere un prospetto riepilogativo per confrontare i benefici economici pubblici e privati, ma esso non è mai stato fornito. Sviluppo Cotorossi afferma che le opere di urbanizzazione hanno un valore maggiore del contributo economico offerto dal Comune, dimenticando però che il Comune, per acquisire l'area dove sorge il Tribunale (15 mila metri quadrati), ha ceduto in cambio aree per una superficie doppia rispetto a quella ricevuta (31 mila metri quadrati). Inoltre, il Comune ha concesso al privato volumi edificatori ben superiori a quelli preesistenti e previsti dal PRG, anche attraverso l'innalzamento fittizio dell'originario piano campagna. 

Quanto al valore delle opere di urbanizzazione, osserviamo come non sia stato fornito ai consiglieri comunali nessun computo metrico estimativo attestante il loro reale valore. Peraltro, l'aver realizzato parcheggi all'interno degli edifici, invece che a raso in area adiacente agli stessi, è una scelta del privato volta a massimizzare i volumi edificatori. In questo modo, il prezzo dei parcheggi è aumento enormemente senza che vi sia stato però alcun beneficio per la collettività. Secondo la convenzione intercorsa tra il Comune e il costruttore, inoltre, una quota rilevante degli standard a parcheggio resterà privata ad uso pubblico. Per giurisprudenza consolidata, le aree private ad uso pubblico sono ugualmente soggette al pagamento degli oneri di urbanizzazione e pertanto non potrebbero essere scomputate, come invece è stato fatto.
Diversamente da quanto afferma la società Sviluppo Cotorossi, riteniamo che il vantaggio economico del privato appaia ingiustificatamente sproporzionato rispetto a quello pubblico. Anche in considerazione dell'impatto ambientale che l'enorme costruzione ha arrecato al paesaggio, aggravando i problemi di un'area fragile dal punto di vista idrogeologico.

Verde Pubblico. Gli standards a verde pubblico previsti dal DM 1444/68 e dalle leggi regionali 61/85 e 11/04, devono essere fruibili. Nel caso del PIRUEA Cotorossi sono invece costituiti principalmente da verde spondale e verde di copertura dei parcheggi interrati che presenta una inclinazione di circa 40 gradi. Tali superfici non possono perciò contribuire agli standard previsti dalla legge. Nella visita della Commissione Territorio al cantiere del 4 aprile 2014, la Sviluppo Cotorossi Spa comunicava che sarebbe stata realizzata una piazza verde di mq 2.160, ma tale superficie non è sufficiente a soddisfare i requisiti minimi richiesti dalle norme in vigore. Non va dimenticato, peraltro, che l'area verde poggia su una soletta di cemento che ricopre tutta l'area ex Cotorossi, soletta realizzata a fini di messa in sicurezza del sito inquinato.

Compatibilità idraulica. Il Parere di compatibilità idraulica, espresso ai sensi della DRGV n. 3637 del 13.12.2002 dal Genio Civile in data 26/03/2003, si basa su dati che non corrispondono a quelli riportati nel progetto PIRUEA, in quanto non tiene conto sia della impermeabilizzazione legata alla soletta di cemento che copre tutta l'area ex Cotorossi, sia del fatto che l'area di intervento posta sulla destra idrografica del Bacchiglione era in origine a prato. Affermare quindi che il PIRUEA ha migliorato il regime di compatibilità idraulica, come si legge nel parere sopracitato, e cioè che l'assorbimento di acque meteoriche è aumentato rispetto alla situazione precedente, risulta incongruente e incomprensibile. Il parere del Genio Civile, se fondato su dati corrispondenti al vero, avrebbe dovuto evidenziare la necessità di misure compensative (vasche di laminazione) in relazione all'aumentata impermeabilizzazione dell'area di intervento posta sulla destra del Bacchiglione (lotto E ed area a sud della ferrovia). Misure non previste invece dal piano attuativo.
Nella seduta di Commissione del 13/03/2014, i funzionari del Genio Civile si sono impegnati a rivedere la questione alla luce delle incongruenze evidenziate ed a produrre adeguate spiegazioni. A tuttora nulla è pervenuto. Peraltro, lo stesso parere si fonda su un documento fornito dal privato che non solo non prevede alcun calcolo relativo all'assorbimento delle acque meteoriche, come appare evidente leggendo le conclusioni dello studio, ma risulta privo di valore giuridico, in quanto privo del necessario protocollo, timbro con data di ricevimento e firma del professionista che lo ha redatto.
Va anche rilevato che la Variante PIRUEA approvata nel 2009, la quale modificava in modo sostanziale il progetto precedente (per una diversa viabilità e un diverso assetto plano-volumetrico degli edifici), andava sottoposto per legge ad nuovo parere da parte del Genio Civile, parere però mai richiesto e quindi mai prodotto.

Distanze degli edifici dai corsi d'acqua. Il nuovo tribunale e l'ipermercato risultano edificati in aderenza al fiume Retrona e quindi ad una distanza inferiore ai 10 metri previsti dal Regio Decreto 523/1904 art. 96. La violazione della fascia di rispetto dei 10 metri, in relazione al progetto di costruzione dell'ipermercato, era stata comunicata agli uffici del Comune di Vicenza dal Genio Civile con lettera datata 29/07/2009. Nell'incontro con la Commissione Territorio i funzionari del Genio Civile hanno più di una volta affermato che "sulle distanze la legge è interpretabile" e "più di qualche volta si può andare in deroga" . Nonostante la richiesta di alcuni consiglieri comunali di poter visionare il parere con cui è stata espressa la deroga, nulla è stato fatto pervenire alla Commissione, né in quell'occasione né successivamente. Va ricordato che in sede di approvazione dei due PIRUEA nessuna deroga è stata allegata alle delibere votate dal Consiglio Comunale, rispettivamente nel 2003 e nel 2009.
Il 4 aprile 2014, nel corso della visita al cantiere, la Sviluppo Cotorossi Spa ha evidenziato che il Piruea avrebbe un effetto regolamentare, costituendo "la normativa locale" citata all'art. 96 comma f) del Regio Decreto del 1904 e determinando di fatto le distanze da rispettare in deroga alla norma statale. Ma tale interpretazione è assolutamente esclusa dalla Cassazione e dai Tribunali amministrativi secondo cui la normativa locale per prevalere sulla norma nazionale, ed assumere quindi valenza derogatoria, deve avere carattere eccezionale e specifico, deve cioè essere espressamente dedicata alla tutela delle acque. Se invece la norma locale avesse carattere urbanistico, non potrebbe costituire deroga (Tar Lombardia, sentenze nr 540 del 13/06/2007 e nr 1231 del 01/08/2011). Inoltre, sia il Piano Regolatore Generale vigente nel 2003 e nel 2009, sia l'attuale Piano di Assetto del Territorio/ Piano Interventi del Comune di Vicenza, non prevedono alcuna norma in deroga alle norme statali in relazione alla distanza dei fiumi. Anzi le NTA del PRG prevedono una distanza dal Bacchiglione maggiore di quelle previste dalla norma statale.
In seconda istanza, la Sviluppo Cotorossi Spa adduce, come atto autorizzativo per derogare alla distanza dei 10 metri, l'esistenza di una concessione idraulica datata 1960, ma tale documento non è un'autorizzazione vera e propria e fa riferimento comunque ai vecchi edifici successivamente demoliti. Va infatti rilevato che dopo la scopertura del Retrone e l'abbattimento totale dei preesistenti manufatti, la norma statale andava rispettata, trattandosi a tutti gli effetti di nuove costruzioni. Come ci ricorda, del resto, lo stesso Genio Civile nella sopracitata nota del 2009 che, al riguardo, richiama una sentenza della Cassazione civile a Sezioni Unite del 2008. Tale sentenza ricorda che una volta demolito un edificio, i precedenti benefici in termini di distanza (per edifici comunque costruiti prima dell'entrata in vigore della norma stessa) decadono.
Peraltro, tale concessione riguarda solo il tratto del fiume Retrone, dove si affacciano tribunale e ipermercato. Ma anche altri manufatti, disposti lungo la parte più a sud del Retrone e lungo il Bacchiglione, non risultano rispettare le distanza di legge. Le scale in cemento perpendicolari ai corsi d'acqua e i riporti di terra addossati alle pareti degli edifici, risultano infatti collocati nella fascia di inedificabilità assoluta di 10 metri, come è facilmente accertabile, non solo esaminando dalle tavole di progetto, ma anche con un semplice sopralluogo in zona. Si ricorda che le norme sulle distanze dai corsi d'acqua assolvono un compito di protezione dai rischi di esondazione e quindi l'inosservanza delle stesse aumenta il rischio idraulico.

Norme sugli appalti pubblici. La variante PIRUEA Cotorossi approvata nel 2009 è stata approvata successivamente all'entrata in vigore del D.lgs. 163/2006, così come modificato dal D.lgs. n.152/2008 (c.d. terzo decreto correttivo) e la stessa convenzione è stata stipulata dall' Amministrazione comunale e dal privato nel 2010 e cioè nel periodo di vigenza del decreto sopracitato. Tale decreto prevedeva l'obbligo della gara pubblica per l'assegnazione dei lavori relativi a tutte le opere di urbanizzazione, a prescindere dal loro importo. Gara che nel caso del PIRUEA Cotorossi non c'è mai stata. Tale obbligo viene meno solo a partire dal 6/12/2011 (entrata in vigore del D.lgs. 201/2011). Solo per le convenzioni firmate dopo tale data, infatti, si applica il comma 2bis dell'articolo 16 del Testo Unico sull'Edilizia, comma introdotto dall'art. 45, comma 1, della legge n. 214 del 22 dicembre 2011 che prevede che l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria sia a carico del titolare del permesso di costruire, ma in ogni caso solo per le opere di importo inferiore alla soglia europea (Euro 5.278.000). Ricordiamo che le opere di urbanizzazione previste dal progetto PIRUEA ammontano a circa 12 milioni di euro, di cui Euro 6.156.392,00 finanziate con soldi pubblici. E' evidente il mancato rispetto delle norme che regolano gli appalti pubblici.

Contributo al costo di costruzione. L'importo del contributo sul costo di costruzione, non è mai stato versato all'Amministrazione e dall'esame dei dati forniti da Sviluppo Cotorossi Spa, nel già citato incontro del 4 aprile 2014, esso risulta totalmente scomputato dal valore delle opere di urbanizzazione. Nella convenzione votata dal Consiglio Comunale si parla genericamente di un contributo al costo di costruzione a cui il Comune avrebbe dovuto rinunciare, ma non viene fornito nessun valore, proprio perché il contributo viene determinato solo in fase di progettazione esecutiva. Appare grave aver tenuto all'oscuro il consiglio Comunale circa l'entità del contributo economico pubblico trasferito al privato. Va considerato che il contributo al costo di costruzione, diversamente dagli oneri di urbanizzazione non è comunque scomputabile, perché non previsto dalle leggi nazionali e regionali.

Quota di riferimento del piano campagna. Nel progetto PIRUEA viene presa come quota di riferimento del nuovo piano campagna, Piazzale Fraccon , che rappresentava allora il punto più alto della zona, seppur esterno all'area di intervento urbanistico, e a cui viene assegnata una quota di +40 metri s.l.m.
Va osservato innanzitutto che la quota reale di Piazzale Fraccon, secondo la carta regionale, è 38,30 metri, cioè un metro e settanta inferiore a quella dichiarata dal privato. Non si capisce come i funzionari del Comune abbiano potuto accettare la misura errata fornita dal privato, quando persino la quota rilevata dal caposaldo di livellazione riportato sul basamento delle scalette di Monte Berico è inferiore a quella segnata nelle tavola di progetto.
In secondo luogo va rilevato che Piazzale Fraccon è totalmente esterna all'area di intervento urbanistico e non è mai stata collegata con l'area ex Cotorossi, il cui unico accesso è sempre stato storicamente da Borgo Berga, posto ad una quota di 33,3 metri s.l.m., come si evince anche dalla tavola n. 2 allegata alla delibera del 2003 ("Stato di fatto"). Solo in seguito è stato costruito l'anello stradale a fianco della ferrovia che è stato portato alla quota di Piazzale Fraccon.
La scelta di prendere una quota fittizia di +40 metri s.l.m è priva di qualsiasi giustificazione e contrasta con quanto previsto dalle NTA del PRG del Comune di Vicenza vigente nel 2003 (art. 15 comma 3), in base al quale il piano campagna viene calcolato dal colmo strada o dal marciapiede stradale del fronte lotto (norma ripresa anche dal Piano degli interventi), e che nel nostro caso è ben 7 metri più bassa di quella adottata nel PIRUEA. Il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza del 28 novembre 2013 n. 5700 ribadisce che la c.d. quota zero corrisponde al livello di terreno preesistente e i limiti alle altezze previsti negli strumenti urbanistici "devono essere ancorati a dati certi e oggettivi ricavabili dalla situazione dei luoghi anteriore".
Aver posto nelle tavole di progetto una quota "zero" del tutto fittizia, superiore di 7 metri rispetto a quella originaria, ha permesso di realizzare parcheggi che altrimenti avrebbero dovuto essere creati a discapito delle volumetrie fuori terra e delle altezze previste dal progetto approvato dal C.C. Le nuove costruzioni vengono quindi realizzate ad una quota sproporzionata rispetto al contesto territoriale in cui sono inserite ed aggravano la fragilità idrogeologica della zona.

V.A.S. E V.Inc.A. Non è stata predisposta nessuna valutazione di tipo ambientale La V.Inc.A avrebbe dovuto essere predisposta già in fase di approvazione del PIRUEA originario del 2003, in accordo con le normative allora in vigore (cfr. art. 5, comma 8, del D.P.R. 357/1997). L'area di intervento urbanistico ricade infatti nella "immediata prossimità" di un'area ricompresa in un Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.), rappresentato dal fiume Bacchiglione a partire dal ponte dello Stadio. La V.A.S. era invece obbligatoria per la Variante PIRUEA 2009. L'obbligo della V.A.S. viene introdotto dal D.lgs. n° 152/2006, che recepisce la Direttiva Comunitaria 2001/42/CE e si applica anche alle varianti dei piani urbanistici. In particolare, obiettivo della VAS sarebbe stata la valutazione del rischio ambientale, paesaggistico e socio-economico nel rispetto delle esigenze della comunità locale. Tale aspetto assume una particolare rilevanza alla luce della riclassificazione della zona in "area di pericolosità idraulica", nell'aggiornamento del 26 febbraio 2014 del Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Veneto. Pericolosità comunque evidenziata anche in precedenza, quando all'area, considerata di "attenzione", non era ancora stata assegnato il grado di rischio.

Nuova rotatoria a ridosso della ferrovia. Rileviamo che dalle tavole del PIRUEA 2009, nell'area dove sorge l'attuale grande rotatoria, era previsto un parcheggio al servizio del Palazzo di Giustizia che non è mai stato realizzato. Lo stato attuale dei luoghi e le opere realizzate non corrispondono a quanto previsto dal piano Attuativo approvato dal Consiglio Comunale.

Ciò premesso, i sottoscritti consiglieri comunali:

- Rilevano che, sulla base di quanto analizzato, ci siano fondati motivi per considerare l'iter amministrativo viziato da gravi irregolarità. Se si fossero rispettate le normative in vigore, il progetto PIRUEA non avrebbe potuto essere approvato, almeno non nelle forme e nelle dimensioni che esso assume attualmente. Anche il bilancio tra vantaggi pubblici e privati appare fortemente sbilanciato a favore dei secondi.
- Esprimono una motivata preoccupazione per la fragilità del contesto territoriale ed ambientale in cui è le opere previste dal PIRUEA, vanno a collocarsi. La mancanza di misure atte a mitigare la forte impermeabilizzazione del terreno, la vicinanza delle costruzioni ai fiumi, l'innalzamento unilaterale delle sponde a difesa esclusiva dei nuovi edifici, sono fattori che contribuiscono ad aggravare il rischio idraulico per i residenti dei vecchi quartieri di i Borgo Berga e di via Leoni.
- Chiedono la sospensione dei lavori in essere e l'apertura di un confronto tecnico-politico per quanto riguarda la realizzazione dell'ultimo blocco di costruzioni, il cosiddetto lotto E.


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