Appalto San Camillo Ipab a Bramasole, USB: TAR respinge ricorso Codess, stop a telenovela
Mercoledi 20 Agosto 2014 alle 19:24 | 0 commenti
 
				
		Germano Raniero, Usb Vicenza - Dopo l'ennesima proroga, fino al 30 settembre, sappiamo che dal 1 ottobre a gestire l'appalto del San Camillo sarà la Coop Bramasole di Padova. Il TAR come si può leggere nella sentenza qui sotto riportata ha respinto il ricorso della seconda classificata e attuale gestrice insieme ad altri dei tre reparti del San Camillo dell' IPAB VICENZA, decretando la correttezza dell'operato della commissione che ha valutato le offerte e i progetti per la gestione dei tre reparti attribuendo a Bramasole l'appalto.
Il nuovo appalto dagli ipotetici, mai in realtà riempiti, 120 posti letto è sceso ai più realistici 114. In questo momento i posti sono di fatto tutti occupati.
L' Ipab Vicenza vive da anni una situazione di  sofferenza e di difficoltà gestionali che hanno portato la Regione a  commissariarlo per ben due volte, infatti attualmente  è gestito da un  commissario. Sull'ipab Vicenza si sono giocate e si stanno giocando  delle "guerre"politiche di schieramento che sicuramente non hanno fatto  il bene dell'ente. Lo stesso accordo di programma  firmato tra comune,  IPAB e Regione in realtà non ha mai preso  il via e restano strutture  vecchie, inadeguate, mentre monte Crocetta non ha ancora chiaro il suo  destino.
USB è molto preoccupata della situazione  generale dell'ipab  Vicenza anche per il calo  dei ricoveri di ospiti dovuto sia alla  vetustà dei locali ma anche alle rette tra le più care della provincia.
La questione San Camillo  erà diventata una nuova occasione di querelle.
Come del resto l'IPARK.
Come  USB   difendiamo i servizi pubblici e che questi siano gestiti dal pubblico.
Ma  il compito di chi gestisce i servizi  pubblici è quello di gestirli bene  e dando servizi di qualità
Purtroppo in Italia questo non sempre avviene.
Tornando  alla questione appalto San Camillo attualmente  gli infermieri, gli  OSS, il personale ausiliario, il personale sociale sono in numero  insufficiente per garantire la qualità del servizio prospettato nel  progetto vincente;
Diciamo subito a tutte le parti  che le  lavoratrici e USB non  accetteranno esuberi di personale  e la messa in  discussione del contratto di lavoro. 
L'offerta economica  molto più  bassa, circa 800 mila euro in meno nei tre anni di appalto, della  seconda arrivata non deve ricadere  sul personale e sulla qualità del  servizio.
Aspettiamo da subito le convocazioni già chieste  all'IPAB,  alla Coop Bramasole.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la present                                SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1016 del 2014, proposto da: 
Codess Sociale Societa' Cooperativa Onlus, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Pavanini, Valeria Zambardi, con
domicilio eletto presso Valeria Zambardi in Venezia, Dorsoduro, 3488/U - F.Ta Rio Novo; 
contro
Ipab  Vicenza, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Zampieri, con  domicilio eletto presso Enrico Tonolo in Venezia, San Polo, 135; 
nei confronti di
Bramasole  Societa' Cooperativa Sociale, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea  Vianello, Marco Mazzoni Nicoletti, con domicilio eletto presso Michela  Novello in Mestre, piazza Ferretto; 
per l'annullamento
dell'aggiudicazione  del servizio di organizzazione e gestione unitaria ed integrata delle  attività volte al regolare funzionamento di n. 3 reparti dell'Ente, alla  Cooperativa Sociale Bramasole di cui alla determinazione n. 279 del  23.06.2014; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ipab Vicenza e di Bramasole Societa' Cooperativa Sociale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore  nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2014 il dott. Claudio  Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. Amm.;      
considerato
che  la prima censura, con cui la ricorrente contesta l'ammissione  dell'aggiudicataria alla fase di presentazione dell'offerta della  procedura selettiva per mancato svolgimento di "servizi analoghi",  risulta infondata sotto un duplice profilo: in primo luogo per aver  valutato la previsione del bando di gara richiedente lo svolgimento di  servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto come equivalente a una  richiesta di preventivo svolgimento degli "stessi servizi" da appaltare;  e secondariamente - una volta chiarito, in questa sede, che l'analogia  di un servizio rispetto a un altro è concetto intrinsecamente diverso da  quello dell'identità tra i due servizi - perché il giudice non può  comunque sovrapporre una propria valutazione tecnico-discrezionale a  quella esercitata dalla stazione appaltante. Si vuol dire, in altri  termini, che proprio perché la valutazione dell'analogia, o meno, tra  servizi diversi attiene essenzialmente a profili "di merito", non v'è  ragione di far prevalere l'opinione maturata dal giudice su quella  dell'Amministrazione, purchè, naturalmente, la valutazione da essa  compiuta non sia palesemente illogica, irrazionale o contraddittoria,  come in effetti nel caso di specie non sembra essere. Deve osservarsi, a  tal proposito, che il concetto di servizio analogo va inteso non già  come identità, bensì come mera similitudine tra le prestazioni  richieste. Invero, in vista dell'ampia partecipazione, l'interesse  pubblico sottostante non è quello di creare o rafforzare una riserva di  mercato in favore degli imprenditori già operanti nel mercato, quanto  quello di ampliare detto mercato mediante l'ammissione di quei  concorrenti per i quali è possibile pervenire a un giudizio di  affidabilità. Non può dunque dubitarsi che il relativo giudizio debba  essere riservato al prudente apprezzamento della commissione di gara,  censurabile da parte del giudice amministrativo soltanto nei casi in cui  esso sia stato palesemente illogico, irrazionale o contraddittorio: ma,  come già osservato, ciò non pare potersi affermare con riferimento al  caso di specie (cfr., da ultimo, CdS, V, 25.6.2014 n. 3220);
- che sono analogamente infondati il secondo ed il terzo rilievo preordinati a contestare la validità dell'offerta dell'aggiudicataria in quanto parametrata su 107 posti letto anziché su 114, ed in quanto successivamente riformulata dall'Amministrazione: premesso, invero che oggetto dell'appalto era la gestione non già dei 114 posti letto di cui è dotata (e accreditata) la struttura, ma dei tre reparti di cui essa si compone (il cui tasso di occupazione media era indicato nella misura del 94%) - e precisato altresì che l'avviso di selezione prevedeva quale requisito di ammissione la generica, precedente esperienza concernente "appalti pari e/o superiori ad almeno 60 posti letto" - la controinteressata appare aver correttamente formulato la propria offerta e predisposto il progetto tecnico tenendo conto, appunto - sia per quanto riguarda il prezzo che il rispetto degli standards -, del tasso medio di occupazione dei tre reparti (indicato dall'Amministrazione, come si è detto, nel 94%, ed elevato dalla concorrente al 107,16%). Corretta, in tale contesto, appare anche la riparametrazione alla capacità ricettiva massima di 114 posti - del tutto neutra, atteso che si è tenuto conto dell'importo della tariffa pro capite giornaliera - dell'offerta dell'aggiudicataria da parte della commissione, disposta al (solo) fine di comparare dati omogenei;
che, quanto alla pretesa  illegittimità della procedura concorsuale per violazione degli artt. 84,  62 e 13 del codice dei contratti, l'infondatezza della censura è  conseguente alla considerazione che agli appalti di cui all'allegato II B  del codice - com'è l'appalto in questione - non si applicano, giusta  l'art. 20 del codice stesso, le predette norme;
che, ciò stante, il proposto gravame è infondato e va respinto;
che nella peculiarità della controversia il collegio ravvisa i motivi per compensare le spese del giudizio;
P.Q.M.
Il  Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)  definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo  respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2014
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