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Appalto San Camillo Ipab a Bramasole, USB: TAR respinge ricorso Codess, stop a telenovela

Di Redazione VicenzaPiù Mercoledi 20 Agosto 2014 alle 19:24 | 0 commenti

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Germano Raniero, Usb Vicenza  -  Dopo l'ennesima proroga, fino al 30 settembre, sappiamo che dal 1 ottobre a gestire l'appalto del San Camillo sarà la Coop Bramasole di Padova. Il TAR come si può leggere nella sentenza qui sotto riportata ha respinto il ricorso della seconda classificata e attuale gestrice insieme ad altri dei tre reparti del San Camillo dell' IPAB VICENZA, decretando la correttezza dell'operato della commissione che ha valutato le offerte e i progetti per la gestione dei tre reparti attribuendo a Bramasole l'appalto.

Il nuovo appalto dagli ipotetici, mai in realtà riempiti, 120 posti letto è sceso ai più realistici 114. In questo momento i posti sono di fatto tutti occupati.

L' Ipab Vicenza vive da anni una situazione di sofferenza e di difficoltà gestionali che hanno portato la Regione a commissariarlo per ben due volte, infatti attualmente è gestito da un commissario. Sull'ipab Vicenza si sono giocate e si stanno giocando delle "guerre"politiche di schieramento che sicuramente non hanno fatto il bene dell'ente. Lo stesso accordo di programma firmato tra comune, IPAB e Regione in realtà non ha mai preso il via e restano strutture vecchie, inadeguate, mentre monte Crocetta non ha ancora chiaro il suo destino.
USB è molto preoccupata della situazione generale dell'ipab Vicenza anche per il calo dei ricoveri di ospiti dovuto sia alla vetustà dei locali ma anche alle rette tra le più care della provincia.
La questione San Camillo erà diventata una nuova occasione di querelle.
Come del resto l'IPARK.
Come USB difendiamo i servizi pubblici e che questi siano gestiti dal pubblico.
Ma il compito di chi gestisce i servizi pubblici è quello di gestirli bene e dando servizi di qualità
Purtroppo in Italia questo non sempre avviene.
Tornando alla questione appalto San Camillo attualmente gli infermieri, gli OSS, il personale ausiliario, il personale sociale sono in numero insufficiente per garantire la qualità del servizio prospettato nel progetto vincente;
Diciamo subito a tutte le parti che le lavoratrici e USB non accetteranno esuberi di personale e la messa in discussione del contratto di lavoro.
L'offerta economica molto più bassa, circa 800 mila euro in meno nei tre anni di appalto, della seconda arrivata non deve ricadere sul personale e sulla qualità del servizio.
Aspettiamo da subito le convocazioni già chieste all'IPAB, alla Coop Bramasole.

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la present SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1016 del 2014, proposto da:
Codess Sociale Societa' Cooperativa Onlus, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Pavanini, Valeria Zambardi, con
domicilio eletto presso Valeria Zambardi in Venezia, Dorsoduro, 3488/U - F.Ta Rio Novo;
contro
Ipab Vicenza, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Zampieri, con domicilio eletto presso Enrico Tonolo in Venezia, San Polo, 135;
nei confronti di
Bramasole Societa' Cooperativa Sociale, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Vianello, Marco Mazzoni Nicoletti, con domicilio eletto presso Michela Novello in Mestre, piazza Ferretto;
per l'annullamento
dell'aggiudicazione del servizio di organizzazione e gestione unitaria ed integrata delle attività volte al regolare funzionamento di n. 3 reparti dell'Ente, alla Cooperativa Sociale Bramasole di cui alla determinazione n. 279 del 23.06.2014; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ipab Vicenza e di Bramasole Societa' Cooperativa Sociale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2014 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. Amm.;
considerato
che la prima censura, con cui la ricorrente contesta l'ammissione dell'aggiudicataria alla fase di presentazione dell'offerta della procedura selettiva per mancato svolgimento di "servizi analoghi", risulta infondata sotto un duplice profilo: in primo luogo per aver valutato la previsione del bando di gara richiedente lo svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto come equivalente a una richiesta di preventivo svolgimento degli "stessi servizi" da appaltare; e secondariamente - una volta chiarito, in questa sede, che l'analogia di un servizio rispetto a un altro è concetto intrinsecamente diverso da quello dell'identità tra i due servizi - perché il giudice non può comunque sovrapporre una propria valutazione tecnico-discrezionale a quella esercitata dalla stazione appaltante. Si vuol dire, in altri termini, che proprio perché la valutazione dell'analogia, o meno, tra servizi diversi attiene essenzialmente a profili "di merito", non v'è ragione di far prevalere l'opinione maturata dal giudice su quella dell'Amministrazione, purchè, naturalmente, la valutazione da essa compiuta non sia palesemente illogica, irrazionale o contraddittoria, come in effetti nel caso di specie non sembra essere. Deve osservarsi, a tal proposito, che il concetto di servizio analogo va inteso non già come identità, bensì come mera similitudine tra le prestazioni richieste. Invero, in vista dell'ampia partecipazione, l'interesse pubblico sottostante non è quello di creare o rafforzare una riserva di mercato in favore degli imprenditori già operanti nel mercato, quanto quello di ampliare detto mercato mediante l'ammissione di quei concorrenti per i quali è possibile pervenire a un giudizio di affidabilità. Non può dunque dubitarsi che il relativo giudizio debba essere riservato al prudente apprezzamento della commissione di gara, censurabile da parte del giudice amministrativo soltanto nei casi in cui esso sia stato palesemente illogico, irrazionale o contraddittorio: ma, come già osservato, ciò non pare potersi affermare con riferimento al caso di specie (cfr., da ultimo, CdS, V, 25.6.2014 n. 3220);

  • che sono analogamente infondati il secondo ed il terzo rilievo preordinati a contestare la validità dell'offerta dell'aggiudicataria in quanto parametrata su 107 posti letto anziché su 114, ed in quanto successivamente riformulata dall'Amministrazione: premesso, invero che oggetto dell'appalto era la gestione non già dei 114 posti letto di cui è dotata (e accreditata) la struttura, ma dei tre reparti di cui essa si compone (il cui tasso di occupazione media era indicato nella misura del 94%) - e precisato altresì che l'avviso di selezione prevedeva quale requisito di ammissione la generica, precedente esperienza concernente "appalti pari e/o superiori ad almeno 60 posti letto" - la controinteressata appare aver correttamente formulato la propria offerta e predisposto il progetto tecnico tenendo conto, appunto - sia per quanto riguarda il prezzo che il rispetto degli standards -, del tasso medio di occupazione dei tre reparti (indicato dall'Amministrazione, come si è detto, nel 94%, ed elevato dalla concorrente al 107,16%). Corretta, in tale contesto, appare anche la riparametrazione alla capacità ricettiva massima di 114 posti - del tutto neutra, atteso che si è tenuto conto dell'importo della tariffa pro capite giornaliera - dell'offerta dell'aggiudicataria da parte della commissione, disposta al (solo) fine di comparare dati omogenei;

che, quanto alla pretesa illegittimità della procedura concorsuale per violazione degli artt. 84, 62 e 13 del codice dei contratti, l'infondatezza della censura è conseguente alla considerazione che agli appalti di cui all'allegato II B del codice - com'è l'appalto in questione - non si applicano, giusta l'art. 20 del codice stesso, le predette norme;
che, ciò stante, il proposto gravame è infondato e va respinto;
che nella peculiarità della controversia il collegio ravvisa i motivi per compensare le spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2014


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